Nonostante negli ultimi anni la VI Sezione del Consiglio di Stato abbia sempre emesso decisioni positive in ordine alla validità dei titoli esteri, di recente la VII sezione, ha chiesto all’Adunanza Plenaria di uniformare le interpretazioni dei vari organi giudicanti sul riconoscimento dei titoli di abilitazione rumeni. 

Ma facciamo un pò di chiarezza sulla situazione, che non è così allarmante come si vuole far credere:

  1. Si richiede all’Adunanza plenaria di valutare se il titolo di abilitazione all’insegnamento su materia consenta di svolgere in Romania la professione di docente, costituendo ciò il presupposto del riconoscimento in Italia * NB nella adeverinta rilasciata dal Ministero rumeno si legge che tale titolo è riconosciuto e da diritto all’insegnamento nelle scuole rumene;
  2. Per quanto riguarda il sostegno, in Romania il percorso si conclude con una certificazione che attesta il livello di qualifica ai sensi della L. 205/36.
    La legge romena 1/2011 demanda all’Università il rilascio del certificato che attesti il conseguimento della qualifica professionale per l’insegnamento sul sostegno.
    L’art. 13 della Direttiva subordina il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato membro ospitante al possesso di qualifiche professionali attestate dall’autorità competente di tale Stato membro.
    *NB In Romania l’autorità competente al rilascio è l’Università.
    I certificati in possesso dei docenti che hanno svolto il percorso rumeno su sostegno sono stati rilasciati dall’autorità rumena competente che è, per l’appunto, l’Università
    .
  3. Giova precisare che tutti coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento del titolo non saranno coinvolti da tale adunanza, tantomeno lo saranno tutti quelli ce hanno già ottenuto una sentenza passata in giudicato di riconoscimento a prescindere che sia singola o collettiva.

 

 

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