Iniziamo il nuovo anno con ottime notizie dal Consiglio di Stato, il quale ha nuovamente affermato che “il titolo sul sostegno conseguito in Romania è riconosciuto a tutti gli effetti anche per insegnare in Italia”.
Così è stato deciso dalla VI Sezione del Consiglio di Stato il 5 novembre 2021, con riferimento al ricorso numero 6691 del 2021, contro il Ministero dell’Istruzione che aveva precedente rigettato il riconoscimento del titolo.
Con la suddetta pronuncia, si va a consolidare e ribadire la valenza dei titoli di specializzazione conseguiti nei diversi Paesi membri dell’Unione Europea – in questo caso in Romania – concorrendo alla effettiva realizzazione del mercato comune europeo.
Le numero pronunce in materia hanno ormai posto l’accento sul fatto che il riconoscimento dei titoli acquisiti in un paese membro della UE non deve essere basato su una logica interpretativa, bensì su fondamenti giurisprudenziali ormai pienamente strutturati, e seguendo la direttiva 2005/36/CE, poi recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, in base alla quale l’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania è riconosciuta su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Tra le molte sentenze, come la n.5316/2020 del 20/05/2020 e la n. 7616/2020 del 02/07/2020, si esprime chiaramente che nel procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della specializzazione sul sostegno, conseguita in uno stato membro dell’Unione Europea non è rilevante l’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno, bensì assume rilievo la valutazione delle competenze complessivamente conseguite nel percorso di studi sostenuto.
Questo è il punto dirimente, a fare la differenza, sotto il profilo della possibilità di ottenere il riconoscimento del titolo, non è dunque il Paese dove è stato ottenuto, bensì la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione impartita.