In questo breve articolo vogliamo spiegarvi perchè è illegittimo vietare a tutti gli abilitati in prima fascia Gps con riserva di stipulare contratti a tempo determinato.

Con l’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 che regola l’aggiornamento e l’inserimento nelle GPS sono sorte molteplici perplessità, poiché se da un lato prevede la possibilità, per i docenti abilitati all’estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, di essere inseriti in prima fascia con riserva, allo stesso tempo esclude la possibilità per gli stessi di stipulare contratti a tempo determinato.

La sopracitata disposizione è assolutamente illegittima, e vi è giurisprudenza consolidata del Tar e dei Giudici del Lavoro, i quali hanno stabilito che il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico a chi non ha la riserva, l’unica differenza risiede nell’apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva che verrà apposta in favore di coloro inseriti con riserva, che determinerà la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo estero. 

Tutto ciò è in palese contrasto e spregio delle normative nazionali ed internazionali che regolano i riconoscimenti a livello comunitario dei titoli di formazione acquisiti.

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