L’ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento delle GPS 2022/23 e 2023/24, nel recepire il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ha confermato il divieto di conferimento di incarichi per i candidati inseriti con riserva sulla base di un titolo conseguito all’estero ed ancora sprovvisto di riconoscimento in Italia.
Quanto disposto rappresenta una clausola di palese illegittimità, fortemente discriminatoria, e soprattutto contraria ai precetti di buon andamento e di trasparenza dell’agire della Pubblica Amministrazione.
Peraltro, considerando i tempi di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, tale disposizione attribuisce all’amministrazione il potere assoluto di impedire senza una data di conclusione e/o comunque a suo piacimento, la possibilità di spendere in Italia i titoli regolarmente conseguiti in sintonia con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.
In conclusione, la disposizione recando diversi profili di illegittimità può e deve essere impugnata dinanzi il Giudice Amministrativo nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione, nella forma del ricorso collettivo, al quale potranno accedere tutti coloro che:
-sono già inseriti con riserva nelle GPS 20-22 ed ancora in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero;
-sono in procinto di conseguire il titolo estero prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento;
-conseguiranno il titolo estero di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio.